Indumenti di protezione Categoria I
In base al Decreto legislativo 2016/425, i DPI sono classificati in tre grandi gruppi in base ai rischi presenti nelle diverse tipologie di lavoro.
Nello specifico, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appartengono alla Categoria I quando proteggono da rischi fisici di lieve entità, che non causano lesioni irreversibili. Questi DPI salvaguardano, quindi, da lesioni superficiali provocate da:
- Strumenti meccanici;
- Prodotti per la pulizia o contatto prolungato con l’acqua;
- Urto o contatto con oggetti caldi, che espongono ad una temperatura non superiore ai 50°;
- Ordinari fenomeni atmosferici in corso di attività professionali;
- Urti lievi e vibrazioni che potrebbero provocare lesioni permanenti a organi vitali;
- Lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (da non confondere con le lesioni derivate dall’osservazione del sole).
I DPI che rientrano nella Categoria I sono progettati in modo che chi li indossa possa valutarne l’efficacia. Un’altra caratteristica importante, definita nel Decreto legislativo 2016/425 del 9 marzo 2016, è che ogni indumento o dispositivo appartenente a questa categoria, deve avere una dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore, e il marchio CE deve essere posizionato sul DPI e sul relativo imballaggio.